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Il Consiglio Comunale con delibera n. 2 del 26-01-2023 si avvale della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022 n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della legge 197/2022 relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti nei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Precisato che per agenti della riscossione, a cui sono affidati i carichi dall'anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n 197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate - Riscossioni). 

Dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione emerge che il Comune di Macchia d'Isernia presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale, in considerazione del potenziale impatto negativo che potrebbe produrre sulle risultanze di incasso l'annullamento di titoli non ancora prescritti questo ente non intende applicare la suddetta misura.

 

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